PASSAPORTO PER MINORI



Il minore può viaggiare:

  • fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
  • fino a 16 anni, con l’iscrizione sul passaporto di un genitore o di chi ne fa le veci
  • con il passaporto individuale, che diventa obbligatorio al compimento del 16° anno.

Il certificato o l'estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore.

Se si viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d’identità valida per l’espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza).

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.

Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.

N.B. I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.

Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.



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